Accesso ai documenti amministrativi dei consiglieri comunali e provinciali

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cicolex
00giovedì 13 maggio 2004 08:28
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, senza alcuna limitazione.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la sentenza 4 maggio 2004 n. 2716, precisando che la richiesta di accesso avanzata da uno di tali soggetti a motivo dell'espletamento del proprio mandato, pur senza alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta stessa, risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall'Amministrazione, neanche quando ricorra l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi.
cicolex
00giovedì 13 maggio 2004 08:29
Consiglio di Stato

Sezione V

Sentenza 4 maggio 2004, n. 2716


FATTO E DIRITTO

I - Sul piano pregiudiziale, va osservato che l'appellato, sig. S.S., si è costituito in giudizio in proprio, senza l'assistenza di legale.

Ciò posto, va precisato che, a norma dell'art. 6 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, il ricorso davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve "contenere... la sottoscrizione delle parti o di una di esse e dell'avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, ovvero del solo avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale".

In tale situazione di fatto e di diritto, la costituzione del sig. S.S. risulta inammissibile e lo stesso va, conseguentemente, estromesso dal presente procedimento.

II - Circa il merito del ricorso in appello si considera quanto appresso.

Con la sentenza n. 495/03 del 12 marzo 2003, depositata il 29 aprile 2003, il T.A.R. Sardegna ha accolto il ricorso del predetto sig. S.S. contro l'omessa esibizione di atti ed il mancato rilascio delle relative copie da parte del Comune di Villasor, da esso richiesti, con varie istanze, nella sua veste di consigliere comunale, ed ha, conseguentemente, ordinato al menzionato Comune di esibire al ricorrente i documenti indicati nelle sue domande e di rilasciargli le copie richieste.

Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto dal Comune di Villasor.

III - In punto di fatto, si precisa che il sig. S.S. davanti al T.A.R. aveva impugnato il provvedimento del Vice-Segretario del Comune di Villasor 20 dicembre 2002, n. 11609, con il quale, a riscontro di alcune sue domande di accesso ad atti del Comune con rilascio delle relative copie, gli era stata comunicata l'impossibilità di esaudire tali sue richieste, salvo ad assumere qualificato personale "ad hoc" e che, comunque, la motivazione delle sue istanze ("espletamento di mandato") non era sufficiente a consentire il rilascio o la presa visione di atti, specie se riguardanti dati sensibili, quali i cedolini paga.

Con lo stesso provvedimento è stato, poi, fatto presente al richiedente che, in attesa di apposito Regolamento, necessario per stabilire le precise fattispecie di diniego e quelle di accoglimento e fino a quando le relative istanze non fossero state giustificate da motivazioni specifiche e dettagliate, non gli sarebbero state rilasciate copie di atti.

Infine, con il medesimo provvedimento, l'istante è stato informato che, per le esposte motivazioni, non gli venivano trasmesse le copie delle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi, delle quali, comunque, gli sarebbe stato trasmesso l'elenco, e che, inoltre, gli sarebbero stati trasmessi gli atti adottati dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale.

Il ricorrente, nell'impugnare l'illustrato provvedimento, aveva anche chiesto al T.A.R. l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'Amministrazione comunale ad esibirgli gli atti da lui richiesti, con rilascio delle relative copie.

Il T.A.R. ha giudicato il ricorso fondato, a norma dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Regolamento comunale vigente all'epoca dell'emissione dell'atto impugnato e atteso, altresì, che il diritto di accesso non può essere negato sulla base di difficoltà materiali ad eseguire la relativa incombenza.

IV - L'appellante, con il primo mezzo di gravame, assume che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere il diritto di accesso dei consiglieri comunali non sottoposto ad alcun limite, trattandosi di diritto riconosciuto nell'ambito dell'utilità all'espletamento del mandato, come precisato nell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Secondo l'appellante, il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe, comunque, un argine nei diritti tutelati dall'ordinamento.

Sempre secondo l'appellante, anche in base al Regolamento comunale il diritto di accesso troverebbe un limite, per motivi di riservatezza, nei casi specificati nell'art. 10.

Donde, ad avviso dell'appellante, l'erroneità dell'impugnata sentenza laddove vi è stato affermato che il diniego di accesso al consigliere comunale S.S. gli sarebbe stato negato senza legittime giustificazioni.

Tali prospettate tesi difensive mancano di fondamento.

La "subiecta materia" è disciplinata dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che individua i diritti dei consiglieri comunali e provinciali connessi all'espletamento della loro carica.

Per quanto qui interessa, il citato art. 43, al comma 2, statuisce:

"I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione.

Dal contenuto della stessa norma consegue, altresì, che una richiesta di accesso avanzata da un consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall'Amministrazione.

Poiché la surriportata norma attribuisce il diritto ai consiglieri comunali di chiedere i documenti ravvisati utili all'espletamento del mandato, la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata per l'espletamento del mandato basta a giustificarla, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta.

Né, di contro a quanto sostenuto dall'appellante, il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe un limite nel fatto che la norma "de qua" abbia previsto tale diritto solo per le notizie e le informazioni "utili" all'espletamento del mandato.

Allorché una richiesta di accesso è avanzata per l'espletamento del mandato risulta, invero, insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato.

Il riferimento alle notizie ed alle informazioni "utili" contenuto nella norma in esame, diversamente da quanto assunto dall'appellante, non costituisce affatto una limitazione, se appena si considera l'intero contesto della disposizione.

Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per "tutte le notizie e le informazioni... utili all'espletamento del proprio mandato" e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione.

Dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato.

Né l'appellante ha ragione nel sostenere che, comunque, il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe un limite nei diritti tutelati dall'ordinamento.

Siffatto limite all'accesso, operante in base alla disciplina posta in via generale dagli artt. 22 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241, non è, infatti, previsto per quanto concerne il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali, disciplinato dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che opera quale norma speciale.

Anzi il limite "de quo" risulta implicitamente escluso dalla detta norma speciale, allorché i consiglieri chiedano l'accesso per l'espletamento del proprio mandato, avendo essa prescritto: "Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

E', invero, evidente che non vi sarebbe stata alcuna ragione di porre tale prescrizione ove l'accesso dei consiglieri comunali e provinciali non fosse stato previsto per tutti gli atti dei Comuni e delle Province nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, ivi compresi gli atti riguardanti la riservatezza di terzi:

Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha rilevato a carico del provvedimento, in quella sede, impugnato dal consigliere comunale S.S. il vizio di violazione dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lo stesso provvedimento è parimenti viziato per violazione del Regolamento del Comune di Villasor sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con le delibere del Consiglio comunale 26 maggio 1998, n. 29, e 23 luglio 1998, n. 30, vigente allorché tale provvedimento è stato emesso, come, pure, correttamente evidenziato dal T.A.R. nell'impugnata sentenza.

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è disciplinato da tale Regolamento all'art. 6, il cui comma 1, si esprime in termini analoghi a quelli dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendovi prescritto: "I Consiglieri Comunali nell'espletamento del proprio mandato hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle Aziende o Enti dallo stesso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato".

Il medesimo art. 6, al comma 6, prescrive ulteriormente: "Il rilascio di copie richieste dai consiglieri Comunali è gratuito e deve essere richiesto per iscritto indicando quale unica motivazione l'esercizio del mandato".

Donde il vizio di violazione del Regolamento comunale rilevato dal T.A.R. a carico del provvedimento di diniego opposto al consigliere comunale S.S..

Quanto all'assunto dell'appellante che l'accesso dei consiglieri agli atti concernenti la riservatezza di terzi sarebbe precluso dall'art. 10 del citato Regolamento, esso è destituito di fondamento.

Tale invocato art. 10, contenuto nel capo III del Regolamento, riguarda, infatti, il diritto generale di accesso e non già il diritto di accesso dei consiglieri comunali, esclusivamente disciplinato all'art. 6, contenuto nel capo II dello stesso Regolamento.

Del parti correttamente il T.A.R. ha rilevato a carico del contestato provvedimento di diniego il vizio d'inidoneità della relativa motivazione, non trovando le relative giustificazioni adeguato riscontro nella normativa statale ed in quella comunale disciplinanti la materia e non essendo, certo, l'addotta mancanza di qualificato personale "ad hoc" idonea a sostenere il diniego opposto al richiedente.

Gli Enti locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono, infatti, tenuti a curare tutti gli adempimenti a loro carico e, quindi, a dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari) necessari all'assolvimento dei loro compiti.

Quanto al richiamo, contenuto nel provvedimento di diniego in oggetto, ad un prossimo Regolamento inteso a disciplinare l'accesso dei consiglieri comunali con determinazione delle fattispecie di diniego e di quelle di accoglimento, esso non è, all'evidenza, idoneo a configurare una valida motivazione.

Fino a quando la normativa disciplinante una data materia non sia stata modificata, essa va, infatti, applicata, ancorché ne sia prevista una qualche modifica, la quale può essere applicata solo dopo che sia divenuta operante e non già allorché sia ancora in corso di emanazione o soltanto prevista.

Il primo mezzo di appello va, pertanto disatteso "in toto".

V - L'appellante, con il suo secondo mezzo di gravame, insiste sulla necessità di salvaguardare la riservatezza dei terzi anche nei confronti dei consiglieri comunali, al cui fine è stato modificato il Regolamento comunale disciplinante il diritto di accesso con delibera consiliare 30 dicembre 2002, n. 42, nonché sul fatto che il consigliere comunale S.S. con le sue numerose richieste di accesso aveva chiesto atti dei quali verosimilmente ignorava il contenuto, al solo scopo di scegliere quelli utili all'espletamento del mandato ed evidenzia, infine, che i consiglieri comunali dispongono di altri mezzi, quali le interrogazioni, le interpellanze e le semplici domande, oltre all'accesso agli atti per l'espletamento del loro mandato.

Anche tali ulteriori tesi difensive mancano di fondamento, giuste le considerazioni svolte con riferimento al primo mezzo di appello, cui si fa rimando.

Quanto alla reiterata insistenza sulla necessità di salvaguardare la riservatezza dei terzi, si ribadisce che tale necessità, per quanto riguarda il diritto di accesso di cui dispongono i consiglieri comunali e provinciali, è salvaguardata dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove statuisce: "Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Essendo, infatti, i detti consiglieri tenuti al segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza di terzi, non sussiste, all'evidenza, alcuna ragione logica perché possa essere loro inibito l'accesso ad atti riguardanti i dati riservati di terzi.

Riguardo alle modifiche apportate al Regolamento comunale circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali, va osservato che la relativa delibera, adottata dal Consiglio comunale in data 30 dicembre 2002, è successiva al provvedimento impugnato dal consigliere comunale S.S. davanti al T.A.R., emesso il 20 dicembre 2002, e, pertanto, essa è insuscettibile d'incidere sul giudizio d'illegittimità pronunciato dal primo Giudice in ordine a tale provvedimento con riferimento al Regolamento "vigente all'epoca dell'impugnato diniego".

Circa, poi, la rilevante quantità di atti richiesti dal predetto consigliere, molti dei quali "verosimilmente" di contenuto dallo stesso sconosciuto, si osserva che tale rilevata circostanza è inidonea a giustificare il diniego oppostogli e a dimostrare l'erroneità dell'impugnata sentenza.

Le anzidette norme disciplinanti l'accesso dei consiglieri, sia quella statale sia quella comunale, non pongono, infatti, limiti quantitativi agli atti cui si chieda di accedere né presuppongono che di tali atti i richiedenti conoscano già il contenuto, sia pure approssimativamente.

Il che è ovvio, se appena si considera che l'espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall'Amministrazione comunale nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, affinché possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore.

Né è a dire che la richiesta di accesso agli atti possa essere limitata a quelli dei quali i consiglieri richiedenti conoscano approssimativamente il contenuto, ben potendo l'intervento connesso al mandato ravvisarsi opportuno anche a seguito dell'acquisita conoscenza di atti precedentemente del tutto ignorati.

Infine, quanto agli altri mezzi di cui dispongono i consiglieri comunali per venire a conoscenza dell'attività dell'Amministrazione, quali le interpellanze, le interrogazioni e le domande, va osservato che non sussiste alcuna graduatoria secondo il cui ordine acquisire gli elementi utili all'espletamento del mandato.

Ciascun consigliere è, quindi, libero di servirsi dei mezzi messi a disposizione dell'ordinamento, scegliendo quelli ritenuti più consoni al singolo caso.

Inoltre, non si può non osservare, sul punto, come l'esame diretto degli atti dia la massima contezza della singola questione esaminata e come possa, quindi, essere preferito l'accesso agli altri mezzi di conoscenza offerti dall'ordinamento.

Anche il secondo mezzo di appello deve, quindi, essere disatteso nella sua totalità.

VI - L'appellante, con il terzo mezzo di gravame, censura l'impugnata sentenza per l'omessa valutazione da parte del T.A.R. di alcuni atti per i quali il chiesto accesso sarebbe stato legittimamente negato al consigliere comunale S.S., trattandosi di atti aventi profili di riservatezza, perché contenenti dati personali o segreti professionali.

Anche tale ulteriore profilo di censura manca di fondamento, giuste le considerazioni esposte a commento dei mezzi di gravame precedentemente esaminati e che vengono qui richiamate.

Atteso che il primo Giudice ha correttamente escluso la possibilità di negare ad un consigliere comunale l'accesso ad atti contenenti dati riservati, essendo esso tenuto al segreto, non vi era, invero, alcun motivo per procedere all'esame dell'invocata riservatezza, o meno, in ordine ad una serie di atti elencati dal Comune resistente.

Il che è, all'evidenza, ovvio se appena si considera che il mandato dei consiglieri comunali non potrebbe essere pienamente espletato ove ad essi fosse interdetto di poter accedere ad una parte degli atti posti in essere dai vari organi dell'Amministrazione comunale e dagli stessi acquisiti.

Una siffatta limitazione verrebbe, invero, a restringere la possibilità d'intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d'integrale espletamento del mandato ricevuto.

Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base dell'art. 24, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241, che esclude dall'accesso gli atti riguardanti "la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali", invocato dall'appellante.

Gli atti per i quali al consigliere comunale S.S. è stato negato l'accesso non riguardano, infatti, nemmeno sotto il profilo analogico, le materie di cui alla testè citata norma, concernendo, bensì, erogazioni retributive, appalti, vertenze in corso e materie similari, sulle quali è ben possibile l'intervento del Consiglio comunale, in sede d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, così come previsto dall'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ugualmente, non può giovare all'appellante il suo richiamo al d.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, disciplinante l'accesso ai documenti dell'Avvocatura dello Stato.

Le limitazioni poste, al riguardo, da tale d.P.C.M. non possono, infatti, applicarsi, in via analogica, ai consiglieri comunali, i quali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall'Amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo.

Pure il terzo ed ultimo mezzo di appello deve, conseguentemente, essere disatteso, al pari degli altri proposti motivi d'impugnativa.

VIII - Sulla scorta di tutto quanto considerato, l'appello è infondato e va respinto.

Nulla per le spese, essendosi l'appellato sig. S.S. costituito irritualmente.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

scanners
00giovedì 13 maggio 2004 08:43
Beh in effetti in questo caso non si può non concordare con la sentenza del Consiglio di Stato.
Nè, credo, stante la vigente normativa, che un Comune possa adottare un regolamento nel quale vengano previsti casi in cui sia possibile non rilasciare ad un Consigliere Comunale la documentazione che esso richiede.
L'illegittimità di un tale regolamento sarebbe palese in quanto il T.U. chiaramente stabilisce che i Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere TUTTE le notizie e le informazioni in possesso del Comune.
lillo1
00giovedì 13 maggio 2004 12:25
infatti...
è incredibile come, dopo centinaia di sentenze in questo senso, circolari ecc... ci sia ancora qualche ente che ci prova a negare l'accesso ai consiglieri..
lillo1
00sabato 15 maggio 2004 18:39
dopo il messaggio che precede, forse non dovrei mettere questo.

però...[SM=g27833]

allora: un attuale consigliere comunale, nuovamente candidato a sindaco, ha chiesto di avere copia degli elenchi dei sottoscrittori delle altre liste presentate per le elezioni amministrative.
sono un pò perplessa.
primo perchè non si tratta di documenti formati o detenuti dall'amministarzione comunale (il comune ne ha fatta copia giusto per l'archivio, ma in realtà le liste sono presentate alla commissione circondariale per il tramite del comune;
secondo perchè mi sembra che ci sia una notevole confliggenza con il diritto alla riservatezza; si tratterebbe di una sorta di "schedatura" preventiva del voto che esprimerà un gruppo di persone;
terzo perchè mi sembra non sia giusto che un candidato possa avere queste cose, in quanto consigliere, mentre agli altri candidati attualmente non consiglieri no.

lillo1
00mercoledì 19 maggio 2004 12:48
visto che nessuno risponde, provo a rispondenrmi da sola.
le richieste di accesso agli atti relativi alle presentazioni delle candidature stanno fioccando come la neve a natale, per cui abbiamo fatto le seguenti riflessioni con il collega della commissione circondariale:

a) le richieste di acceso vanno indirizzate alla commissione circondariale, e non al comune, perchè il procedimento è di competenza della stessa;
b) il diritto di accesso è regolato dalle disposizioni generali di legge e regolamento nazionali,non avendo la commissione circondariale un proprio regolamento (e non essendo applicabile il regolamento del comune che "ospita" la commissione, in quanto regolamento relativo ai propri atti e documenti amministrativi)
c) i consiglieri comunali dei comuni non hanno un diritto più ampio degli altri cittadini rispetto a tali atti, in quanto non si tratta di atti del comune ove essi esercitano il loro mandato
d) applicandosi le norme generali (241/90 ecc), andrà fatta una disamina caso per caso sulle motivazioni che giustificano la richiesta di accesso. per esempio: se un cittadino ha il sospetto che ilsuo nome e la sua firma (falsa) siano state utilizzate a sostegno di una candidatura per la quale lui dice di non avere firmato, potrà chiedere di visionare i documenti relativi, per la tutela della sua posizione. viceversa, non esiste un interesse giuridicamente rilevante per un candidato di visionare le firme dei sottoscrittori delle altre liste, se non è specificata una motivazione particolare.

regge?
marco panaro
00mercoledì 19 maggio 2004 12:50
Re:

Scritto da: lillo1 19/05/2004 12.48
visto che nessuno risponde, provo a rispondenrmi da sola.
le richieste di accesso agli atti relativi alle presentazioni delle candidature stanno fioccando come la neve a natale, per cui abbiamo fatto le seguenti riflessioni con il collega della commissione circondariale:

a) le richieste di acceso vanno indirizzate alla commissione circondariale, e non al comune, perchè il procedimento è di competenza della stessa;
b) il diritto di accesso è regolato dalle disposizioni generali di legge e regolamento nazionali,non avendo la commissione circondariale un proprio regolamento (e non essendo applicabile il regolamento del comune che "ospita" la commissione, in quanto regolamento relativo ai propri atti e documenti amministrativi)
c) i consiglieri comunali dei comuni non hanno un diritto più ampio degli altri cittadini rispetto a tali atti, in quanto non si tratta di atti del comune ove essi esercitano il loro mandato
d) applicandosi le norme generali (241/90 ecc), andrà fatta una disamina caso per caso sulle motivazioni che giustificano la richiesta di accesso. per esempio: se un cittadino ha il sospetto che ilsuo nome e la sua firma (falsa) siano state utilizzate a sostegno di una candidatura per la quale lui dice di non avere firmato, potrà chiedere di visionare i documenti relativi, per la tutela della sua posizione. viceversa, non esiste un interesse giuridicamente rilevante per un candidato di visionare le firme dei sottoscrittori delle altre liste, se non è specificata una motivazione particolare.

regge?




mmmm....non sarei così sicuro sul d)
per me qualunque cittadino ha diritto a verificare la regolare presentazione delle liste
lillo1
00mercoledì 19 maggio 2004 13:37
mi sembra un po più compelsso, il ragionamento.
le sottoscrizioni delle liste esprimono delle opinioni politiche, quindi dati sensibili.quindi c'è un problema di confliggenza tra più interessi giuridicamente protetti.
marco panaro
00mercoledì 19 maggio 2004 14:57
Elezioni e privacy
Legittimo l’accesso di un elettore in giudizio agli atti riguardanti la presentazione delle liste

E’ legittimo l’accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati.

Lo ha ribadito l’Autorità ad una commissione elettorale alla quale un cittadino, in qualità di elettore, per accertare la regolarità delle operazioni elettorali, aveva chiesto di accedere agli atti relativi alla presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del consiglio comunale.

L’Autorità, pur riconoscendo che i documenti ai quali si richiedeva l’accesso, potevano contenere anche dati "sensibili" idonei a rivelare le convinzioni politiche dei sottoscrittori delle liste, ha comunque precisato che la legge n. 675/1996 consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare all’esterno anche questo genere di informazioni purché ciò realmente necessario per determinate finalità di interesse pubblico (art. 22, commi 3 e 3-bis, legge 675/1996).

Finalità, tra le quali rientrano, in particolare, anche quelle relative all’applicazione della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi e quelle connesse "all’applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici" (artt. 8, comma 4 e 16, comma 1, decreto legislativo. n. 135/1999).

L’Autorità, pertanto, ha invitato la commissione a valutare l’interesse dell’elettore rispetto alla riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione richiesta e gli altri presupposti dell’accesso, anche sulla base della normativa sulle elezioni amministrative locali, che consente ad ogni elettore di proporre ricorso alla competente giurisdizione amministrativa per far accertare la regolarità delle operazioni elettorali (83/11 del d.P.R. n. 570/1960), ha ritenuto legittimo l’accesso.

Nel ribadire tale possibilità il Garante ha, comunque, richiamato l’attenzione della commissione elettorale sulla necessità che, nel concedere l’accesso alla documentazione richiesta, sia comunque garantito, con riguardo al trattamento di dati sensibili, il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 4, d. lg. n. 135/1999), consentendo al richiedente di acquisire soltanto le informazioni indispensabili al soddisfacimento dell’interesse invocato.

(Newsletter 24 - 30 marzo 2003)
lillo1
00mercoledì 19 maggio 2004 15:00
interessante. dove l'hai preso?
marco panaro
00mercoledì 19 maggio 2004 15:02
Re:

Scritto da: lillo1 19/05/2004 15.00
interessante. dove l'hai preso?



dal sito del Garante
lillo1
00mercoledì 19 maggio 2004 17:52
rileggendo con calma, mi pare però che anche l'autorità non riconosca un diritto di accesso generalizzato e indiscriminato, ma rinvii alla necessità di un bilanciamento degli interessi in gioco:

"L’Autorità, pertanto, ha invitato la commissione a valutare l’interesse dell’elettore rispetto alla riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione richiesta e gli altri presupposti dell’accesso, anche sulla base della normativa sulle elezioni amministrative locali, che consente ad ogni elettore di proporre ricorso alla competente giurisdizione amministrativa per far accertare la regolarità delle operazioni elettorali (83/11 del d.P.R. n. 570/1960), ha ritenuto legittimo l’accesso.
Nel ribadire tale possibilità il Garante ha, comunque, richiamato l’attenzione della commissione elettorale sulla necessità che, nel concedere l’accesso alla documentazione richiesta, sia comunque garantito, con riguardo al trattamento di dati sensibili, il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 4, d. lg. n. 135/1999), consentendo al richiedente di acquisire soltanto le informazioni indispensabili al soddisfacimento dell’interesse invocato. "

ricordo tra l'altro diverse sentenze in materia, che ribadiscono che il diritto di accesso non può essere considerato come un diritto di controllo generalizzato sull'attività dell'ente pubblico.
boh.

ferrari.m
00martedì 25 maggio 2004 08:22
Re:

Scritto da: lillo1 15/05/2004 18.39
primo perchè non si tratta di documenti formati o detenuti dall'amministarzione comunale (il comune ne ha fatta copia giusto per l'archivio, ma in realtà le liste sono presentate alla commissione circondariale per il tramite del comune;




Cara Lillo ti consiglio di distruggere le copie delle liste, in quanto se non esiste una norma di legge che autorizza il Comune a detenere i dati il trattammento si potrebbe configurare un illecito trattamento di dati sensibili.
E se da questo illecito trattamento derivasse un danno ai cittadini che hanno firmato la presentazione delle liste (magari perchè qualcuno che ne ha ottenuto copia dal Comune è andato a rompergli le scatole) ci sarebbero sanzioni penali.

Brucia tutto!!!!

[Modificato da ferrari.m 25/05/2004 11.40]

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