lavoro - subordinazione - requisiti - esercizio del potere disciplinare

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marco panaro
00mercoledì 9 marzo 2005 21:58
Cassazione Sezione Lavoro n. 4280 del 1 marzo 2005, Pres. Ianniruberto, Rel. Lupi

Candida C. ha lavorato come insegnante per l'impresa Nuovo Sistema Lazio, tre giorni per settimana, in base a un formale contratto di collaborazione autonoma; il compenso era determinato in relazione alle ore di lavoro. Cessato il rapporto, l'insegnante ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare che ella aveva lavorato in condizioni di subordinazione e di condannare l'azienda al pagamento di differenze di retribuzione e di t.f.r. in base al contratto collettivo di categoria.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata ribaltata dalla Corte d'Appello di Roma che ha accertato la subordinazione ed ha condannato l'azienda al pagamento delle somme richieste. La Corte ha motivato la sua decisione ravvisando la subordinazione nei seguenti elementi: continuità, predeterminazione specifica dei compiti assegnati al lavoratore, dei giorni e dell'orario di lavoro, controllo periodico sull'attività svolta, retribuzione sostanzialmente invariata nell'arco di ciascun mese.

L'azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte d'Appello era incorsa in difetto di motivazione e violazione di legge per non avere considerato che nella fattispecie mancava la prova del continuo assoggettamento al potere datoriale e dell'esercizio del potere disciplinare. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4280 del 1 marzo 2005, Pres. Ianniruberto, Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso.

Non è requisito della subordinazione - ha affermato la Corte - il controllo della prestazione momento per momento, soprattutto quando, come nella specie, le mansioni del lavoratore sono costituite da una prestazione di natura professionale. Quanto all'esercizio del potere disciplinare - ha osservato la Corte - esso è solo eventuale e il ricorrente non indica un caso in cui, ricorrendone i presupposti (ossia essendosi verificata un'infrazione), non sia stato esercitato detto potere.
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