patto di stabilità 2006

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lillo1
00mercoledì 5 ottobre 2005 12:34
IL PATTO DI STABILITA’ 2006 :le novità nel disegno di
legge finanziaria
E. D’Aristotile – Dirigente Settore Economico Finanziario dell’Amministrazione Provinciale di Pescara
Professore a contratto di “Programmazione e controllo nelle Amministrazioni Pubbliche” presso la Facoltà di Economia dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara

Così come preannunciato dal DPEF 2006/2009 il disegno di legge finanziaria 2006 approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2005 modifica ancora una volta i contenuti del Patto di Stabilità interno, proponendo alcune variazioni che, pur non stravolgendo il precedente impianto, tornano nuovamente a mettere in discussione ogni programmazione pluriennale posta in essere dalle amministrazioni locali.
Nonostante le numerose richieste avanzate in questi mesi dalle varie associazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, affinché la normativa venisse corretta risolvendo
alcune distorsioni presenti, la valutazione che si può effettuare, dopo l’approvazione della
proposta della manovra finanziaria, è che il governo si è attenuto a quelle linee d’indirizzo
che aveva disegnato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria.
In quel documento, si ricorda, il Governo aveva già preannunciato l’intenzione di
confermare, anche per il prossimo anno, l’impianto proposto nell’anno 2005 e, quindi,
riproporre il principio dei tetti di spesa, invece che quello dei disavanzi introducendo, però,
dei limiti distinti per le due principali tipologie di spesa (corrente ed in c/capitale), finalizzati
ad ampliare i secondi ed imponendo dei vincoli più stringenti alla spesa corrente.
Inoltre, al fine di allineare il Patto di stabilità interno agli obiettivi del DPEF si
preannunciavano delle eccezioni e delle agevolazioni finalizzate a :

?? favorire le unioni di comuni e la produzione di servizi in forma integrata;
?? migliorare, attraverso un sistema di premi/punizioni, la qualità della spesa con
interventi strutturali in settori ritenuti strategici quali il trasporto pubblico, i servizi di
pubblica utilità, il commercio e vari servizi a domanda individuale;
?? migliorare la conoscenza informativa della spesa nei vari comparti della spesa
pubblica al fine di proporre ulteriori elementi di correzione.

Leggendo l’articolo 21 del disegno di legge si può riscontrare come gran parte degli
indirizzi preannunciati nel DPEF siano stati inseriti e come l’articolo richiami per larghi tratti
il modello di controllo dello scorso anno, con alcune modifiche che possono essere così
sintetizzate:
1) al comma 1, l’allargamento della platea dei soggetti a cui il patto di stabilità è
rivolto. Rispetto allo scorso anno, infatti, troviamo compresi nell’elenco anche i
comuni con popolazione tra 3000 e 5000 abitanti che, nella finanziaria scorsa,
erano stati esonerati e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000.
Non sono citate le unioni di comuni che per quanto già detto in precedenza al
momento, dovrebbero essere esclusi dal patto di stabilità.

2) al comma 3 dove vengono proposti distintamente l’obiettivo per le spese correnti e
quello per le spese in conto capitale. In particolare, in linea con il DPEF la norma
prevede:
a. una riduzione delle spese correnti partecipanti al patto , così come
specificate nel successivo punto, del 6,7% rispetto al dato finale del 2004;
b. un incremento del tetto di spesa per quelle in c/capitale partecipanti al patto (
si tratta sostanzialmente degli investimenti) del 10% rispetto al valore
consuntivo del 2004;

3) I limiti così determinati, ai sensi del comma 11, potranno essere modificati in misura
più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 3 a seconda che
l'ente presentì un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o
superiore alla spesa media pro capite della fascia demografica di appartenenza. I
limiti saranno determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sentita la Conferenza Stato città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge finanziaria;

4) ancora, al comma 3, vengono modificati gli obiettivi programmatici per gli esercizi
2007 e 2008 . Nello specifico:
o la spesa corrente, nell’anno 2007 dovrà essere pari al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 % e, per
l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007
aumentato dell' 1,9 %;
o la spesa d’investimento potrà essere al massimo prevista, per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto
capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

5) al comma 4, vengono modificati le modalità di calcolo rispetto allo scorso anno
prevedendo la possibilità di dedurre

- dal totale delle spese correnti solo:
i. le spese di personale
ii. le spese per trasferimenti correnti destinati alle Amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate
dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato
in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
iii. le spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per
funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n. 194.

- dal totale delle spese c/capitale solo:
iv. le spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle
Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente
pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

al comma 3 dove vengono proposti distintamente l’obiettivo per le spese correnti e
quello per le spese in conto capitale. In particolare, in linea con il DPEF la norma
prevede:
a. una riduzione delle spese correnti partecipanti al patto , così come
specificate nel successivo punto, del 6,7% rispetto al dato finale del 2004;
b. un incremento del tetto di spesa per quelle in c/capitale partecipanti al patto (
si tratta sostanzialmente degli investimenti) del 10% rispetto al valore
consuntivo del 2004;
3) I limiti così determinati, ai sensi del comma 11, potranno essere modificati in misura
più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 3 a seconda che
l'ente presentì un livello di spesa annua pro capite, rispettivamente inferiore o
superiore alla spesa media pro capite della fascia demografica di appartenenza. I
limiti saranno determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sentita la Conferenza Stato città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge finanziaria;
4) ancora, al comma 3, vengono modificati gli obiettivi programmatici per gli esercizi
2007 e 2008 . Nello specifico:
o la spesa corrente, nell’anno 2007 dovrà essere pari al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 % e, per
l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007
aumentato dell' 1,9 %;
o la spesa d’investimento potrà essere al massimo prevista, per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto
capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.
5) al comma 4, vengono modificati le modalità di calcolo rispetto allo scorso anno
prevedendo la possibilità di dedurre
?? dal totale delle spese correnti solo:
i. le spese di personale
ii. le spese per trasferimenti correnti destinati alle Amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate
dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente pubblicato
in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
iii. le spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per
funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n. 194.
?? dal totale delle spese c/capitale solo:
iv. le spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle
Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e
individuate dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco annualmente
pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
v. le spese derivanti dall'acquisizioni
le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre
attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di
crediti
6) al comma 10 si conferma infine la restante parte dell’impianto riconfermando i
commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si tratta di
disposizioni che investono il processo di programmazione e controllo periodico del
patto ed, in particolare, dell’obiettivo di cassa. Pertanto come previsto già per l’anno
2005 gli enti sono tenuti:
?? a predisporre una previsione cumulativa di cassa articolata per trimestri o
semestri (enti tra 3.000 e 5.000 abitanti) secondo la procedura definita dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
?? ad inviarla via web o attraverso le Ragionerie provinciali (Comuni tra 5.000 e
30.000 abitanti)
?? ad investire i revisori del conto del controllo periodico finalizzato al rispetto
del piano finanziario, da effettuare entro 30 giorni dalla fine di ciascun
trimestre, in termini di cassa, al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo
annuale.
7) viene, infine, confermato il sistema sanzionatorio e, pertanto, così come per il 2005,
per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno
non possono:
?? effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla
corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre
inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente
ridotta del 10 per cento.
?? procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
?? ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

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